Consiglio
di amministrazione

L’attuale Consiglio di amministrazione del Consorzio regionale tutela pesca è composto come segue:

  • Teggi Gianfranco – Presidente
  • Valentino Giampiero – Vice Presidente
  • Maddalena Roberto – Segretario
  • Annovazzi Giancarlo – Consigliere
  • Charles Nadyr – Consigliere
  • Chuc Remo – Consigliere
  • Cuignon René – Consigliere
  • Favre Ugo – Consigliere
  • Lazier Mario Ugo – Consigliere
  • Mammoliti Mochet Andrea – Consigliere
  • Oreiller Paolo – Consigliere
  • Rej Giovanni Antonio – Consigliere
  • Rey René Marius – Consigliere

In base alla Legge Regionale nr 34 del 1976 il CDA dell’Ente è regolamentato come segue.
Art. 8

  1. Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri così nominati:a) otto rappresentanti dei pescatori designati dagli stessi, come indicato dall’art. 23, nel numero di un rappresentante per ogni Comunità montana;b) cinque rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di gestione del patrimonio ittico, designati dalla Giunta regionale, di cui uno appartenente al Corpo forestale valdostano e uno all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA).
  2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti
  3. Il consiglio di amministrazione deve essere rinnovato entro il mese successivo allo scadere del quadriennio. I membri del consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.
  4. I membri del consiglio possono essere inoltre revocati da coloro che li hanno nominati, con mozione di sfiducia presentata dai due terzi dei componenti l’assemblea dei pescatori delle singole Comunità montane e approvata a maggioranza assoluta dai soci della circoscrizione.
  5. Ai fini di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio di amministrazione controlla la regolarità della documentazione relativa alla mozione di sfiducia, designa il comitato elettorale presso una delle sezioni della Comunità montana e fissa la data per la votazione della mozione stessa.
  6. Verificandosi vacanze tra i componenti del consiglio di amministrazione, qualunque ne sia la causa, si procede alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio e possono essere rieletti o riconfermati.

Art. 9

  1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente almeno quattro volte all’anno, per deliberare sulle materie di cui all’art. 10. Il presidente può convocare il consiglio quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta dall’Assessore all’agricoltura, forestazione e risorse naturali, o da almeno un terzo dei componenti il consiglio stesso o dal collegio dei revisori dei conti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui sono indicati gli argomenti da trattare, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
  2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio.
  3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

Art. 10

  1. Il consiglio di amministrazione, nel massimo rispetto delle proposte formulate dalle assemblee sezionali dei soci di cui all’art. 20:
    a) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento del Consorzio;
    b) stabilisce i programmi di attività del Consorzio;
    c) predispone ed approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’esame della Giunta regionale;
    d) predispone i regolamenti interni del Consorzio;
    e) ratifica le deliberazioni del comitato esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, lett. c);
    f) delibera le norme generali relative all’assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale del Consorzio;
    g) predispone il regolamento per il funzionamento delle sezioni e le eventuali modificazioni.

Art. 11

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. La Presidenza e la Vice Presidenza sono attribuite ai componenti il Consiglio di amministrazione eletti a norma dell’articolo 23 della presente legge.
Art. 12

Il Consiglio di amministrazione costituisce nel suo seno il Comitato esecutivo del quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario nominato per elezione tra i designati dalla Giunta regionale. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente.

Ulteriori informazioni in merito si possono trovare alla sezione Amministrazione trasparente del sito